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Buongiorno. Cercavo qualcosa sulla direzione dei lavori PRIVATI, ho dato uno sguardo online ma ho trovato un po' di articoli qua e là. Perché si parla solo di lavori PUBBLICI? L'appalto privato è troppo spesso sottovalutato...
Questo è uno dei messaggi che abbiamo ricevuto in casa editrice da diversi lettori che cercavano informazioni sulle opere edili private. Tanti dubbi riguardano compiti e responsabilità in questo ambito, che sono poco noti. La responsabilità del direttore dei lavori durante un lavoro edile è in effetti diversa da quella del progettista di quel lavoro. In questo articolo dunque non posso fare a meno di condividere un po' di informazioni utili su questa figura e di vedere quali sono i documenti di riferimento, grazie all'aiuto di Salvatore Lombardo. Pronto?

Direttore dei lavori: quando è obbligatorio negli appalti PRIVATI?

Nell'esecuzione di particolari opere edilizie private la figura del direttore dei lavori è fondamentale e obbligatoria per legge, esempi concreti sono dati da:

  • costruzione di nuovi edifici
  • rifacimento prospetti
  • interventi di consolidamento strutture
  • rifacimento di impermeabilizzazioni di lastrici solari, coperture
  • ristrutturazione di appartamenti
  • etc.


In generale, la figura del direttore dei lavori è obbligatoria per gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o per quelli che richiedono dichiarazioni di asseverazione dei lavori nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle opere strutturali interessate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni; inoltre, solitamente le figure del progettista, del direttore dei lavori e responsabile della sicurezza coincidono con lo stesso professionista. Le norme di riferimento per l’appalto dei lavori privati sono quelle stabilite dal Libro Quarto, Titolo III, Capo VII (Dell’appalto) del codice civile.

Nel settore privato i lavori possono essere molto complessi poiché possono riguardare la costruzione di opere che richiedono un'attenzione da parte del direttore dei lavori non diversa da un’opera pubblica, pensa alla costruzione di un albergo, di una clinica, di una casa per anziani, di un moderno centro commerciale dove l’importo dei lavori è notevole. Il lavoro edile privato non deve essere associato solo alla ristrutturazione di un appartamento o al rifacimento di un prospetto di un edificio condominiale.

Direzione lavori PRIVATI: responsabilità, funzioni, doveri

L’esecuzione dei lavori affidati in appalto può essere controllata e vigilata direttamente dal committente o da un tecnico da lui incaricato; ai fini delle responsabilità sul risultato finale dell’opera il committente e/o il direttore dei lavori non devono annullare o ridurre l’autonomia esecutiva dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nell'esecuzione dell’appalto, le regole dell’art6.

Il direttore dei lavori risponde del suo operato al committente di cui deve fare gli interessi durante l’appalto, facendo rispettare all'appaltatore le disposizioni di contratto e impartendo le necessarie istruzioni tecniche per l’esecuzione dei lavori a regola d'arte secondo i disegni progettuali e le relative prescrizioni del  capitolato speciale d'appalto.

Responsabilità

L’attività del direttore dei lavori si concretizza nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera in cantiere né il  compimento di operazioni di natura elementare, implica il controllo della  realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l’obbligo del  professionista di verificare – attraverso periodiche visite e contatti diretti con  gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi – se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali  impiegati oppure se si sono arrecati danni a terzi per la sua condotta negligente, per esempio in caso di demolizioni di opere esistenti per le quali può essere  importante la sua presenza.

Il direttore dei lavori risponde al committente del suo operato circa la corretta  esecuzione nel caso della mancata adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici  volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi e nel  rispetto del contratto; non si sottrae a responsabilità nel caso in cui ometta di  vigilare e di impartire le opportune disposizioni di servizio o istruzioni tecniche  al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di  riferirne al committente.

Il prestatore dell’opera, ai sensi dell’art. 2232 del c.c., deve eseguire  personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi sotto la propria  responsabilità di collaboratori o sostituti ausiliari, se la collaborazione è  consentita dal contratto e non incompatibile con l’oggetto della prestazione. In  tema di responsabilità il professionista progettista e direttore dei lavori risponde  per culpa in eligendo per i danni arrecati da altri professionisti, suoi  collaboratori, agli edifici da lui progettati o diretti. Nello specifico dell’esecuzione dei lavori riguardanti l’accettazione dei materiali, le responsabilità e il potere discrezionale sono quelli stabiliti nel capitolato  speciale d’appalto, il mancato rispetto di tali norme costituisce inadempimento del  direttore dei lavori nell'esecuzione del contratto di opera professionale.

Le funzioni nello specifico

Il direttore dei lavori deve operare nel rispetto delle norme urbanistiche e in  particolare del D.P.R. n. 380/2001 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni per  l’esecuzione di opere riguardanti strutture. Nella pratica esecutiva, alla stessa maniera di un lavoro pubblico, il direttore dei lavori provvede:

  • alla consegna dei lavori
  • ai controlli d’accettazione dei materiali strutturali come le miscele omogenee di calcestruzzo e l’acciaio per c.a. o l’acciaio per carpenterie, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni o secondo le prescrizioni più restrittive del capitolato speciale d’appalto
  • alle prove sugli impianti idrico-sanitari, riscaldamento, condizionamento etc
  • alla contabilità dei lavori
  • alla verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza previste dal Pos o dal Psc
  • a impartire ordini di servizio per la corretta esecuzione dei lavori e degli oneri a carico dell’impresa
  • all’emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di pagamento
  • alla redazione delle perizie di variante in corso d’opera
  • alla redazione degli eventuali atti aggiuntivi
  • all’eventuale sospensione e ripresa dei lavori
  • alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori
  • alla redazione del verbale di verifica finale
  • alla redazione del verbale di riconsegna e di accettazione delle opere realizzate
  • alla redazione della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sugli edifici esistenti.


L’obbligazione del direttore dei lavori costituisce un’obbligazione di mezzi, cioè  di comportamento, non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di  un’opera intellettuale che non si estrinseca nemmeno in parte in un risultato di cui  si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un’opera materiale. In conseguenza, all’obbligazione del direttore dei lavori non è applicabile la  disciplina dell’art. 2226 c.c. (che riguarda le obbligazioni di risultato) secondo  cui l’accettazione espressa o tacita libera il prestatore di opera di responsabilità per difformità o vizi della medesima, con la conseguenza che l’accettazione  dell’opera realizzata da parte del committente non esonera il direttore dei lavori  della responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle  obbligazioni da lui assunte. In tema di risultato, bisogna però tenere in considerazione che il direttore dei lavori è spesso anche progettista delle opere.

I documenti di riferimento per il Direttore dei lavori

Il contratto d’appalto e il capitolato speciale d’appalto sono i documenti di  riferimento per il direttore dei lavori. È consigliabile per il committente, alla  stregua dei lavori pubblici, fare eseguire un controllo degli elaborati progettuali  e degli aspetti capitolari che a suo avviso si presentano poco chiari e che  potrebbero in seguito dare adito a contenziosi e a sospensione illegittime dei  lavori con richiesta di danni da parte dell’impresa; in sostanza si dovrebbe fare  effettuare una specie di validazione del progetto da un tecnico terzo soprattutto se  l’importo dei lavori è considerevole.

Il contratto d’appalto privato deve essere redatto con riferimento alle disposizioni  del codice civile, Titolo III, Capo VII, Dell’appalto (articoli da 1655 da 1677) che  costituiscono anche le norme di riferimento per l’esecuzione dell’appalto, nonché  alle forme di deroga concordate dalle parti su certi aspetti (per esempio la  fornitura dei materiali da parte del committente, il pagamento del corrispettivo, la  revisione dei prezzi, etc.).

Una guida sistematica alla direzione dei lavori PRIVATI edili

Qui in Dario Flaccovio abbiamo appena pubblicato il primo libro italiano sulla Direzione dei lavori  negli appalti privati edili. Si tratta di  un manuale sistematico che illustra l’operato sequenziale per il direttore dei  lavori nell’esecuzione dell’appalto privato in edilizia, con l’obiettivo di  eliminare l’insorgere del contenzioso. Tratta diversi argomenti:

Attività edilizia e titoli abilitativi - Contratto d'appalto - Consegna dei lavori - Contabilità dei lavori - Controlli di accettazione dei materiali - Varianti in corso d'opera - Sospensione e ripresa dei lavori - Scioglimento del contratto - Riserve - Controversie - Verifica finale e collaudo - Accettazione delle opere - Responsabilità del progettista, direttore dei lavori e appaltatore - Modulistica - Giurisprudenza tematica.

=> VAI AL LIBRO sulla Direzione dei lavori negli appalti privati edili 

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